PARIGI.
13 NOVEMBRE.
Un
avvenimento ha scosso l'umanità: attacchi terroristici hanno portato a 130
morti e centinaia di feriti.
16
NOVEMBRE.
Il presidente Hollande, alla
presenza di tutto il Parlamento,
ha affermato la necessità di modificare la Costituzione per adattarla
alla minaccia incombente,
sempre e comunque nel pieno rispetto delle libertà pubbliche.
Gli articoli da
modificare sarebbero:
·
Art.16: “Quando le istituzioni della Repubblica,
l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli
impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il
regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il
Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze,
sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del
Consiglio Costituzionale.
Egli
ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere
ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel
minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti.
II
Consiglio Costituzionale è consultato in materia. Il Parlamento si riunisce di
diritto. L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei
poteri eccezionali.”
·
Art. 36:
“Lo stato d'assedio è decretato in
Consiglio dei ministri.
Non può
essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Parlamento.”
In parole povere: l’Art. 16 attribuisce
al Presidente
poteri eccezionali,
allorché
un grave
avvenimento metta
a repentaglio il corretto funzionamento delle istituzioni della Repubblica.
Venne attuato solo una volta in Francia, quando il Presidente Charles
De
Gaulle, a causa della sommossa dei Generali durante la guerra di
Algeria, prese i
pieni poteri.
L’Art. 36 regola invece lo “stato d’assedio”: si può passare dalla
temporanea sospensione delle leggi di
garanzia o della Costituzione di uno Stato, sino all'assunzione dei poteri
civili da parte dell'autorità militare. Per fare un esempio a noi vicino, il
presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Facta
propose lo stato d’assedio al re
Vittorio
Emanuele III per fermare la “marcia su Roma” fascista, senza però
ottenere la firma del sovrano.
Si comprendono così
le affermazioni del Presidente
Hollande che considera entrambi gli articoli inadatti
alla situazione attuale, sia perché le istituzioni pubbliche ed il loro
funzionamento non sono state messe a repentaglio, ma anche perché non è immaginabile
trasferire poteri all’autorità militare. Eppure, se non si parla di un vero e proprio
conflitto, è vero anche che siamo testimoni di “terrorismo di guerra” - così come lo chiama lo stesso Hollande.
Il comitato di Balladur (costituito da Nicolas Sarkozy con l’obiettivo
di rendere più democratica la Costituzione e la Quinta Repubblica) già nel
2007,
propose di affiancare allo stato d’assedio lo stato d’emergenza. Lo stesso stato d’emergenza, in cui si trova la
Francia dal
13 novembre, non è presente nella Costituzione, ma nasce da una
legge del 1955; si
attua tramite decreto del Consiglio
dei Ministri ed entra
in vigore non oltre 12 giorni tramite una legge.
Lo stato d’emergenza rappresenta una limitazione delle libertà
personali. Si
applica in caso di effettiva minaccia della Nazione, può limitare, ad
esempio, la libertà di movimento o addirittura la libertà di stampa.
Lo stesso Hollande vorrebbe, quindi, “poter disporre di uno strumento
appropriato per applicare misure eccezionali per una certa durata senza passare
dallo stato d’assedio e senza rinnegare le libertà pubbliche”.
Questo è il punto: allo
svecchiamento della Costituzione,
che può
adattarsi ai
pericoli
quali dovremo affrontare in questi anni, si contrappone la necessità di non
ledere le libertà e i diritti personali di ogni cittadino francese.
Analizzare questa
situazione considerandola un problema solo francese,
è riduttivo: ogni Stato europeo, a
pari condizioni, non può affrontare l'emergenza allo stesso modo,
guardando agli
avvenimenti e ai cambiamenti che stanno avvenendo in Francia come a
un precedente.
È altresì
appropriato considerare questa volontà al cambiamento molto coraggiosa, perché si
vuole
modificare la Costituzione. Ma si conoscono perfettamente anche i pericoli:
andando a modificare gli articoli 16 e
36, si rischia di ottenere l’effetto inverso rispetto a quello
sperato (ossia
combattere la minaccia, salvaguardando le libertà pubbliche):
questo
infatti dipende fondamentalmente dalla volontà politica di ogni singolo
Stato.
Si rischia di cadere nella
solita domanda “il fine
giustifica i mezzi?”. Se non si cerca un’alternativa costituzionale alla
limitazione delle libertà pubbliche, ma si utilizzassero gli strumenti attualmente presenti
nella Costituzione
con l’unico fine di sconfiggere la minaccia terroristica, quali
potrebbero essere i risultati? Probabilmente un popolo vincitore sul campo di battaglia, ma vinto dal punto di vista
delle libertà; un popolo sicuro, sì,
ma solo perché dopo un certo orario è vietato
uscire di casa per il coprifuoco; un popolo consapevole di aver
sconfitto la minaccia, ma inconsapevolmente disinformato su ciò che accade attorno a sé a causa dei
giornali la cui libertà di espressione
dipende dalla discrezionalità
del Governo.
Gli ultimi avvenimenti impongono un
cambiamento, ma le strade principali sono due: salvaguardare democrazia, libertà e diritti (consapevoli che queste non
possano provenire dall’alto, in particolare da chi governa)
e sconfiggere la minaccia terroristica per
la sicurezza dei cittadini, oppure piegarci al livello del nostro “nemico”, cancellando
le conquiste
democratiche fatte in secoli di storia, gridando a gran voce la sconfitta del
terrorismo, senza sapere di essere già stati sconfitti.
-D.Amatulli