sabato 2 gennaio 2016

Francia e Terrorismo: modifiche costituzionali


PARIGI. 13 NOVEMBRE. Un avvenimento ha scosso l'umanità: attacchi terroristici hanno portato a 130 morti e centinaia di feriti.
16 NOVEMBRE. Il presidente Hollande, alla presenza di tutto il Parlamento, ha affermato la necessità di modificare la Costituzione per adattarla alla minaccia incombente, sempre e comunque nel pieno rispetto delle libertà pubbliche.
Gli articoli da modificare sarebbero:
·         Art.16: Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale. 

Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti.
II Consiglio Costituzionale è consultato in materia. Il Parlamento si riunisce di diritto. L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.”

·         Art. 36: “Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri. 
Non può essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Parlamento.

In parole povere: l’Art. 16 attribuisce al Presidente poteri eccezionali, allorché un grave avvenimento metta a repentaglio il corretto funzionamento delle istituzioni della Repubblica. Venne attuato solo una volta in Francia, quando il Presidente Charles De Gaulle, a causa della sommossa dei Generali durante la guerra di Algeria, prese i pieni poteri.
L’Art. 36 regola invece lo “stato d’assedio”: si può passare dalla temporanea sospensione delle leggi di garanzia o della Costituzione di uno Stato, sino all'assunzione dei poteri civili da parte dell'autorità militare. Per fare un esempio a noi vicino, il presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Facta propose lo stato d’assedio al re Vittorio Emanuele III per fermare la “marcia su Roma” fascista, senza però ottenere la firma del sovrano.
Si comprendono così le affermazioni del Presidente Hollande che considera entrambi gli articoli inadatti alla situazione attuale, sia perché le istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento non sono state messe a repentaglio, ma anche perché non è immaginabile trasferire poteri all’autorità militare. Eppure, se non si parla di un vero e proprio conflitto, è vero anche che siamo testimoni di “terrorismo di guerra” - così come lo chiama lo stesso Hollande.
Il comitato di Balladur (costituito da Nicolas Sarkozy con l’obiettivo di rendere più democratica la Costituzione e la Quinta Repubblica) già nel 2007, propose di affiancare allo stato d’assedio lo stato d’emergenza. Lo stesso stato d’emergenza, in cui si trova la Francia dal 13 novembre, non è presente nella Costituzione, ma nasce da una legge del 1955; si attua tramite decreto del Consiglio dei Ministri ed entra in vigore non oltre 12 giorni tramite una legge.
Lo stato d’emergenza rappresenta una limitazione delle libertà personali. Si applica in caso di effettiva minaccia della Nazione, può limitare, ad esempio, la libertà di movimento o addirittura la libertà di stampa.
Lo stesso Hollande vorrebbe, quindi, “poter disporre di uno strumento appropriato per applicare misure eccezionali per una certa durata senza passare dallo stato d’assedio e senza rinnegare le libertà pubbliche”.
Questo è il punto: allo svecchiamento della Costituzione, che può adattarsi ai pericoli quali dovremo affrontare in questi anni, si contrappone la necessità di non ledere le libertà e i diritti personali di ogni cittadino francese.
Analizzare questa situazione considerandola un problema solo francese, è riduttivo: ogni Stato europeo, a pari condizioni, non può affrontare l'emergenza allo stesso modo, guardando agli avvenimenti e ai cambiamenti che stanno avvenendo in Francia come a un precedente.
È altresì appropriato considerare questa volontà al cambiamento molto coraggiosa, perché si vuole modificare la Costituzione. Ma si conoscono perfettamente anche i pericoli: andando a modificare gli articoli 16 e 36, si rischia di ottenere l’effetto inverso rispetto a quello sperato (ossia combattere la minaccia, salvaguardando le libertà pubbliche): questo infatti dipende fondamentalmente dalla volontà politica di ogni singolo Stato.
Si rischia di cadere nella solita domanda “il fine giustifica i mezzi?”. Se non si cerca un’alternativa costituzionale alla limitazione delle libertà pubbliche, ma si utilizzassero gli strumenti attualmente presenti nella Costituzione con l’unico fine di sconfiggere la minaccia terroristica, quali potrebbero essere i risultati? Probabilmente un popolo vincitore sul campo di battaglia, ma vinto dal punto di vista delle libertà; un popolo sicuro, sì, ma solo perché dopo un certo orario è vietato uscire di casa per il coprifuoco; un popolo consapevole di aver sconfitto la minaccia, ma inconsapevolmente disinformato su ciò che accade attorno a sé a causa dei giornali la cui libertà di espressione dipende dalla discrezionalità del Governo.
Gli ultimi avvenimenti impongono un cambiamento, ma le strade principali sono due: salvaguardare democrazia, libertà e diritti (consapevoli che queste non possano provenire dall’alto, in particolare da chi governa) e sconfiggere la minaccia terroristica per la sicurezza dei cittadini, oppure piegarci al livello del nostro “nemico”, cancellando le conquiste democratiche fatte in secoli di storia, gridando a gran voce la sconfitta del terrorismo, senza sapere di essere già stati sconfitti.

-D.Amatulli

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